Art. 2.

      1. Al fine di tutelare le minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e successive modificazioni, piena e intera esecuzione è data alla Carta di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della Carta stessa.
      2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, la legislazione in materia di lingue regionali o minoritarie è uniformata ai princìpi della Carta di cui all'articolo 1.